Cedolare Secca

Con il DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011 n. 23. E’ stata introdotta a partire dal 2011 la "cedolare secca sugli affitti". Si tratta di un’imposta che sostituisce quelle attualmente dovute sulle locazioni (articolo 3 del dlgs 23/2011). E’ un regime facoltativo e si applica in alternativa a quello ordinario.

E' requisito essenziale per la validità dell'opzione verso la "cedolare secca" COMUNICARE PREVENTIVAMENTE al conduttore l'intenzione di avvalersi della facoltà e la rinuncia ad applicare ogni tipo di rivalutazione contrattuale ancorchè pattuita. In altri termini: non si applica istat durante la validita' della 2cedolare secca".

La "cedolare secca" sostituisce:

  1. l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le addizionali relative al reddito fondiario prodotto dalle unità immobiliari alle quali si firerisce l'opzione, nei periodi di imposta ricadenti nel periodo di durata dell'opzione;
  2. l'imposta di registro dovuta per le annualità contrattuali o per il minor periodo di durata del contratto per i quali si applica l'opzione;
  3. l'imposta di bollo dovuta sul contratto di locazione;
  4. l'imposta di registro e di bollo, ove dovuta, sulle risoluzione e proroghe del contratto di locazione qualora alla data della rispluzione anticipata sia in corso l'annualità per la quale è esercitata l'opzione per la cedolare secca e qualora venga esercitata l'opzione per la cedolare secca per il perdiodo di durata della proroga.